Statuto AITF |
STATUTO
Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato
ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI ORGANI (A.I.T.F.) ODV
Articolo 1 - DenominazioneE’costituito l’Ente di Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI ORGANI (A.I.T.F.) ODV ai sensi del Titolo V Capo 1 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di Codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni o integrazioni.Articolo 2. Statuto e RegolamentiL’Organizzazione di Volontariato denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI ORGANI (A.I.T.F.) ODV regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.In attuazione dello statuto l’OdV può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’associazione, rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.L’Associazione ha carattere provinciale, ed è affiliata all’Associazione Nazionale A.I.T.F. ODV di cui recepisce gli artt. 2 e 3 dello statuto approvato il 12 maggio 2019 a Torino dall’Assemblea Nazionale dei Soci, salvo le modifiche indispensabili per la gestione di una struttura di livello provinciale.Articolo 3 - SedeL’OdV stabilirà la sede nel Comune di Caserta. Essa potrà istituire sedi secondarie di coordinamento comunque dipendenti dalla sede provinciale. La variazione della sede nell’ambito del Comune di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.Articolo 4 - Scopo dell’associazioneL’OdV è democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L’Associazione ha lo scopo di realizzare le seguenti attività di interesse generale come indicate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:b) interventi e prestazioni sanitarie;c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, esuccessive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.Le azioni che l’ODV si propone di mettere in campo sono le seguenti:a) assistere i pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati, seguendoli da vicino, fornendo informazioni utili, aiutandoli nella ricerca di alloggio in occasione dei ricoveri in ospedali del territorio provinciale, regionale e nazionale, tutelandoli nell’assistenza tout court;b) organizzare manifestazioni, dibattiti, conferenze, convegni, testimonianze nelle caserme, negli Istituti d’istruzione, nelle Parrocchie etc ;c) fornire informazioni sui trapianti d'organo attraverso la presenza di volontari formati e la distribuzione di materiale informativo;d) promuovere l’attività di studio, di formazione e ricerca nell’ambito dei trapianti di organi e delle malattie che possono portare al trapianto, attraverso la formazione di medici specializzandi in trapiantologia, pubblicazione di articoli scientifici, organizzazione di eventi scientifici nel settore trapianti e delle malattie epatiche etc;e) svolgere opera attiva negli ospedali collaborando con medici ed infermieri attraverso un gruppo di volontari opportunamente formati;f) praticare, ovunque ne ravvisi la possibilità e l’opportunità, un’attenta opera di sollecito e stimolo alle istituzioni per un’assistenza sanitaria adeguata e dignitosa, nonché per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione e trapianto di organi e tessuti .Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare otrovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.L'Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti, dall’art. 6 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 e loro successive modifiche e integrazioni.Articolo 5 - DurataLa durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.Articolo 6 - PatrimonioIl Patrimonio dell’OdV utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Articolo 7 – I SociL’OdV è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all’OdV, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), associazioni ed enti purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariatoGli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:a) condividere gli scopi e la finalità dell’Associazioneb) accettare lo Statuto e il Regolamento internoc) prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l’attività.Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione; l’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo, avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all’Assemblea.I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire.Articolo 8 - Diritti e doveri dei sociL’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni spetta l’esercizio libero ed incondizionato dell’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall’Assemblea;- all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – Copertura assicurativaCosì come stabilito dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l’OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.Articolo 10 - Organi dell’AssociazioneSono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l’organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art 2397 secondo comma codice civile.Articolo 11- Composizione ASSEMBLEAL’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo sovrano dell’associazione.All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.Articolo 12- CompetenzaL’Assemblea ordinaria delibera:
L’Assemblea straordinaria delibera:
Articolo 13 - ConvocazioneL’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, la convocazione è inviata per iscritto, per posta ordinaria o tramite e-mail, sarà pubblicizzata sul sito web della associazione, sui social e nella bacheca interna alla sede operativa , almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, la convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.Articolo 14 - Costituzione e deliberazioniPer la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al votoLe maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.Articolo 15 - Svolgimento e verbalizzazioneL’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea.Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .Articolo 16 – Nomina e composizione Consiglio DirettivoL’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno sette consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall’Assemblea dei Soci.Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili.In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.Articolo 17 - CompetenzaIl Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.In particolare il Consiglio:
Articolo 18 - Convocazione e deliberazioniIl Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno due volte all’anno. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.Articolo 19 - Il PresidenteIl Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a due mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature può essere rieletto il Presidente uscente.Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro Consigliere.Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.Articolo 20 - Il Vice PresidenteIl Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.Articolo 21 - Il SegretarioIl Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.Articolo 22 – Il tesoriereIl tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.Predispone, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili.Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal Segretario.Articolo 23 – L’organo di controllo / Collegio dei revisori dei contiLa nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L’'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.L’organo di controllo rimane in carica per cinque anni.Articolo 24 - Libri dell’Associazionea) Il libro degli associati o aderenti;b) Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al PresidenteArticolo 25 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi socialiL’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea.Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.L’ODV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.Il bilancio dell’ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).Se il Bilancio Consuntivo dell’ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.Se l’ODV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.Articolo 26 - Avanzi di gestioneAll’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.Articolo 27 - ScioglimentoIn caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.Articolo 28 - Collegio ArbitraleQualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.Art. 29 - Norma TransitoriaGli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.Articolo 30 – Disposizioni finaliPer tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.Firme_______________________ _______________________ |