Statuto AITF PDF Stampa E-mail

STATUTO

Ente di Terzo Settore Organizzazione  di Volontariato

ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI ORGANI (A.I.T.F.) ODV

Articolo 1 - Denominazione
E’costituito l’Ente di Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI ORGANI (A.I.T.F.) ODV ai sensi del Titolo V Capo 1 del decreto legislativo n. 117  del 3 luglio 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106  in materia di Codice del Terzo Settore  e loro successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 2. Statuto e Regolamenti
L’Organizzazione di Volontariato denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI ORGANI (A.I.T.F.) ODV regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.
In attuazione dello statuto l’OdV può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’associazione,  rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

L’Associazione ha carattere provinciale, ed è affiliata all’Associazione Nazionale A.I.T.F. ODV di cui recepisce gli artt. 2 e 3  dello statuto approvato il 12 maggio 2019 a Torino dall’Assemblea Nazionale dei Soci, salvo le modifiche indispensabili per la gestione di una struttura di livello provinciale.

Articolo 3 - Sede
L’OdV stabilirà la sede nel Comune di Caserta. Essa potrà istituire sedi secondarie di coordinamento comunque dipendenti dalla sede provinciale. La variazione della sede nell’ambito del Comune di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.
Articolo 4 - Scopo dell’associazione
L’OdV è democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L’Associazione ha lo scopo di realizzare le seguenti attività di interesse generale come indicate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei  ministri  14  febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129  del  6  giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e  formazione  professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di  interesse sociale con finalità educativa;
h)  ricerca  scientifica   di   particolare   interesse sociale.
Le azioni che l’ODV si propone di mettere in campo sono le seguenti:
a) assistere i pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati, seguendoli da vicino, fornendo informazioni utili, aiutandoli nella ricerca di alloggio in occasione dei ricoveri in ospedali del territorio provinciale, regionale e nazionale, tutelandoli nell’assistenza tout court;
b) organizzare manifestazioni, dibattiti, conferenze, convegni, testimonianze nelle caserme, negli Istituti d’istruzione, nelle Parrocchie etc ;
c) fornire informazioni sui trapianti d'organo attraverso la presenza di volontari formati e la distribuzione di materiale informativo;
d) promuovere l’attività di studio, di formazione e ricerca nell’ambito dei trapianti di organi e delle malattie che possono portare al trapianto, attraverso la formazione di medici specializzandi in trapiantologia, pubblicazione di articoli scientifici, organizzazione di eventi scientifici nel settore trapianti e delle malattie epatiche etc;
e) svolgere opera attiva negli ospedali collaborando con medici ed infermieri attraverso un gruppo di volontari opportunamente formati;
f) praticare, ovunque ne ravvisi la possibilità e l’opportunità, un’attenta opera di sollecito e stimolo alle istituzioni per un’assistenza sanitaria adeguata e dignitosa, nonché per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione e trapianto di organi e tessuti .
Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o
trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.
L'Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti, dall’art. 6 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 e loro successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 - Durata
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Patrimonio
Il Patrimonio dell’OdV utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:
  • beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
  • eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
  • donazioni dei singoli aderenti;
  • liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
  • contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
  • rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
  • proventi derivanti da attività di fund raising effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
  • quote  associative.

Articolo 7 – I Soci
L’OdV è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all’OdV, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), associazioni ed enti  purché  il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato
Gli aspiranti soci devono essere  in possesso dei seguenti requisiti:
a)       condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione
b)       accettare lo Statuto e il Regolamento interno
c)       prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l’attività.
Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione; l’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo, avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all’Assemblea.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età  il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni spetta l’esercizio libero ed incondizionato dell’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
  1. Il socio è tenuto a:
-    corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall’Assemblea;
-    all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
  1. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’Associazione.
  1. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
  1. La qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e  si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione,  nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
  1. L’ammissione e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all’interessato. Entro  sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all’Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.
  1. La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Articolo 9 – Copertura assicurativa
Così come stabilito dall’articolo 18  del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l’OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 10 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente del Consiglio Direttivo
  • L’Organo di controllo ( facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell’art. 23 del presente statuto)
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l’organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art 2397 secondo comma codice civile.
Articolo 11- Composizione ASSEMBLEA
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo sovrano dell’associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.
Articolo 12- Competenza
L’Assemblea ordinaria delibera:
  • sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
  • sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
  • sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
  • sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti ;
  • sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e  su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
L’Assemblea straordinaria delibera:
  • sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Articolo  13 - Convocazione
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, la convocazione è inviata per iscritto, per posta ordinaria o tramite e-mail, sarà pubblicizzata sul sito web della associazione, sui social e nella bacheca interna alla sede operativa , almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, la convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.

Articolo  14 - Costituzione e deliberazioni
Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..
L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto
Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Articolo 15 - Svolgimento e verbalizzazione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .
Articolo 16 –  Nomina e composizione Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno sette consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che  ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
Articolo  17 - Competenza
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
  • fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • delibera sull’ammissione  e l’esclusione dei soci;
  • decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
  • approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
  • stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalità;
  • nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  • conferisce e revoca procure;
  • compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
  • stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale
Articolo   18 - Convocazione e deliberazioni
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno due volte all’anno. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Articolo  19 - Il Presidente
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a due mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature può essere rieletto il Presidente uscente.
Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro Consigliere.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 20 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 21 - Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
Articolo 22 – Il tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.
Predispone, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili.
Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal Segretario.

Articolo 23 – L’organo di controllo / Collegio dei revisori dei conti
La nomina di un organo di controllo, anche  monocratico,  e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi  consecutivi  due dei seguenti limiti:
a)  totale  dell'attivo   dello   stato   patrimoniale: 110.000,00 euro;
b)  ricavi,   rendite,   proventi,   entrate   comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:  5 unità.
3. L'obbligo di cui  al  comma  2  cessa  se,  per  due esercizi  consecutivi,  i  predetti  limiti   non   vengono  superati.
4. La  nomina  dell'organo  di  controllo  e'  altresì obbligatoria  quando  siano  stati   costituiti   patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
L'obbligo  cessa  se,  per  due  esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Ai componenti dell'organo di  controllo  si  applica  l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo          di controllo devono  essere  scelti  tra  le  categorie  di  soggetti di  cui  all'articolo  2397,  comma  secondo,  del codice civile. Nel caso di organo di controllo  collegiale,  i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno  uno  dei componenti.
L'organo di controllo vigila  sull'osservanza  della  legge e dello  statuto  e  sul  rispetto  dei  principi  di          corretta  amministrazione,  anche  con   riferimento   alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza  dell'assetto organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e   sul   suo concreto funzionamento. Esso può  esercitare  inoltre,  al  superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  la  revisione  legale  dei  conti.  In  tal  caso  l'organo  di  controllo  e'  costituito  da  revisori   legali   iscritti  nell'apposito registro. L’'organo di controllo esercita  inoltre  compiti  di  monitoraggio  dell'osservanza  delle   finalità   civiche, solidaristiche e di  utilità  sociale,  avuto  particolare  riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,  7  e  8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto  in  conformità alle linee guida di  cui  all'articolo  14.  Il bilancio sociale dà atto  degli  esiti  del  monitoraggio svolto dall'organo di controllo.  I componenti dell'organo  di  controllo  possono  in  qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo rimane in carica per cinque anni.
Articolo 24 - Libri dell’Associazione
a)       Il libro degli associati o aderenti;
b)       Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
c)       Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche  i       verbali  redatti  per  atto pubblico;
d)      Il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell'organo  di amministrazione, dell'organo  di  controllo,  e  di  eventuali  altri organi sociali;
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono  tenuti  a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla  lettera  d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i  libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente
Articolo 25 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
L’ODV redige  il  bilancio  di esercizio  formato   dallo   stato   patrimoniale,   dal   rendiconto finanziario,  con  l'indicazione,  dei  proventi   e   degli   oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che  illustra  le  poste  di bilancio,  l'andamento  economico  e  finanziario  dell'ente   e   le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio dell’ODV  con  ricavi,  rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori  a  220.000,00  euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il  Registro  Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Se il Bilancio Consuntivo dell’ODV è composto da   ricavi,  rendite,  proventi  o entrate comunque denominate superiori ad 1  milione  di  euro  dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del  Terzo  settore,  e pubblicato nel proprio sito internet,  il  bilancio  sociale  che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro  del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  sentiti  la  Cabina  di  regia   di   cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e  delle  dimensioni  dell'ente,  anche  ai  fini  della  valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Se l’ODV chiuderà il Bilancio consuntivo con   ricavi,  rendite,  proventi  o entrate comunque denominate superiori a centomila euro  annui  dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati  nel  proprio sito internet, o nel sito internet  della  rete  associativa  di  cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi  o corrispettivi a  qualsiasi  titolo  attribuiti  ai  componenti  degli organi di amministrazione e  controllo,  ai  dirigenti  nonché  agli associati.
Articolo  26 - Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 27 - Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio  residuo  è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge,  ad  altri enti  del  Terzo  settore  secondo  le  disposizioni   dell’Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il  parere del RUNTS  e'  reso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di ricezione  della  richiesta  che  l'ente  interessato  e'  tenuto   a inoltrare al predetto Ufficio  con  raccomandata  a/r  o  secondo  le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti  di devoluzione  del  patrimonio  residuo  compiuti  in  assenza   o   in difformità dal parere sono nulli.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Articolo 28 - Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 29 -  Norma Transitoria
Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
Articolo  30 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Firme

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