procedure per indennizzo l. 210/92
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Martedì 29 Giugno 2010 22:17
Procedure per indennizzi e ricorsi

PROCEDURE

  1. La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Azienda USL di residenza

  2. L'Azienda USL ha il compito di svolgere l'istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge

  3. Svolta l'istruttoria, l'Azienda USL deve inviare copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda . Il verbale contenente il giudizio viene inviato alla ASL

  4. Il verbale della CMO viene poi notificato ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Dal giorno dell'avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso contro il giudizio della CMO

  5. Con il Decreto legislativo 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del 26 maggio 2000 le competenze in materia di indennizzi ai sensi Legge 210/92 con decorrenza dal 1° gennaio 2001 sono state trasferite dal Ministero della Salute alle regioni. Pertanto, le regioni a Statuto ordinario provvedono a notificare il giudizio della CMO e a liquidare l'indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi. Per le regioni a Statuto speciale resta invece la competenza del Ministero della Salute sia per la notifica del giudizio della CMO che per l’erogazione dei benefici previsti

  6. Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda USL, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92),al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare

  7. I soggetti che hanno contratto più di una malattia (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo), possono presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7, Legge 238/97)

  8. In caso di decesso del danneggiato gli aventi diritto (nell'ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53 (L.150.000.000). La stessa va presentata presso l'Azienda USL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto . Gli eredi hanno inoltre diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo

  9. Il termine per la presentazione della domanda per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati è di tre anni, mentre per i soggetti affetti da HIV il termine è di dieci anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno . Sono fatti salvi i termini di prescrizione ordinaria decennale

COSA FARE IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO DELLA CMO

Avverso il giudizio della CMO l'interessato può presentare ricorso amministrativo (art.5 L.210/92), sul quale è competente a decidere il Ministero della Salute.

Il ricorso deve essere inviato al Ministero - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema – Ufficio VIII – V.Ribotta, 5 - 00144 ROMA – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del giudizio, o dalla piena conoscenza dello stesso. 
In tal caso, le regioni a Statuto ordinario provvedono ad inviare copia del fascicolo al Ministero per l'esame del ricorso. 
Solo successivamente l’Ufficio VIII provvede all’istruttoria del ricorso e alla valutazione del rispetto dei termini di presentazione dello stesso. Segue l’invio della pratica all’Ufficio medico legale, che rivede il giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera ed emana il parere di cui all’art. 5 L.210/92.

Il procedimento relativo al ricorso termina con l’emissione del decreto ministeriale a firma del sottosegretario di stato e la notifica dello stesso all’interessato.


COSA FARE IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO SUL RICORSO AMMINISTRATIVO

Entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso è facoltà del ricorrente presentare ricorso dinanzi al Giudice ordinario del lavoro.